Don Giovanni

La differenza tra diritti e libertà (nel caso dell’aborto)

Tutti i bravi progressisti illuminati si sono stracciati le vesti dopo la sentenza della Corte Suprema USA che ribalta quanto stabilito nel 1973 nella causa Roe vs Wade. Qualche illustre giurista presenza fissa sulle pagine dei quotidiani di regime ha colto la ghiotta occasione per magnificare la Costituzione più bella del mondo mettendola a confronto con quella degli Stati Uniti. Là -dicono – la Suprema Corte è politicizzata, perché i giudici, il cui mandato è a vita, sono tutti nominati dal Presidente, con il beneplacito del Senato. In Italia, invece, la Corte Costituzionale viene nominata con un criterio molto più equilibrato: un terzo dei membri è nominato da Presidente della Repubblica, un terzo dalle Camere in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. Tutto bene, allora? Proprio no, perché a causa della forte politicizzazione del sistema giudiziario e degli stretti rapporti fra politica e Magistratura (si veda lo scandalo Palamara), che hanno di fatto da tempo reso inconsistente la separazione formale fra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, anche la Corte italiana risulta pesantemente condizionata dalla situazione politica, movendosi spesso in sintonia con quelle forze partitiche alle quali i supremi giudici sono debitori delle loro nomine, e quindi con i governi che di quelle forze partitiche sono espressione. Non mi si venga a dire che Giuliano Amato non è giunto a presiedere la Corte per meriti politici. Sappiamo qual è il suo orientamento. Nelle sue interviste non ne ha fatto mistero. Se la Corte dovesse decidere la questione dell’obbligo vaccinale sotto la sua presidenza (che per fortuna è vicina alla scadenza; ma gran parte della Corte è sulle sue posizioni, e tale rimarrà), si può essere certi che l’obbligo sarà dichiarato legittimo, almeno entro certi limiti e per certe categorie, con una bel giro di valzer che getterà alle ortiche un trentennio di giurisprudenza costituzionale in materia: alla faccia di chi di vaccino è morto. 

Allora è inutile scandalizzarsi perché la Corte Suprema Usa è politicizzata (almeno è una politicizzazione non surrettizia, in linea con lo stesso dettato costituzionale) e perché, nel caso della sentenza che ribalta quella della causa Roe vs Wade non si è rispettato il principio dello “stare decisis”, fondamentale nei sistemi di diritto consuetudinario (Common Law), nei quali le sentenze fanno sempre testo come norme di legge, a differenza dei sistemi di “Civil Law”, dove la sentenza di un tribunale, per quanto possa essere un precedente di rilievo dotato di un suo valore persuasivo, può essere contraddetta da quella di un altro tribunale in merito a casi del medesimo tipo. Anche con la Costituzione più bella del mondo se ne possono vedere delle belle, tanto più che nel sistema italiano, che è un sistema di “Civil Law”, lo “stare decisis” conta poco o nulla tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, se è vero che qualche dotto costituzionalista ha sostenuto che l’obbligo del “green pass” è in linea con l’art.32 della Costituzione. Quando un avvocato fa l’azzeccagarbugli, è il suo mestiere. Quando lo fa uno studioso di Diritto, c’è di che preoccuparsi. 

Ma torniamo all sentenza della Corte Suprema USA. Non dichiara affatto illegittimo l’aborto. Dichiara invece che non trova posto fra i diritti costituzionalmente garantiti. Per sostenere il contrario, si era data un’interpretazione “evolutiva” del XIV Emendamento, introdotto, con il XIII, nella Costituzione USA dopo la Guerra di Secessione, per abolire la discriminazione degli ex-schiavi. Tra l’altro, così afferma: “Nessuno Stato porrà in essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi e le immunità di cui godono i cittadini degli Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà senza giusto processo, né rifiuterà ad alcuno, nell’ambito della sua sovranità, l’eguale protezione davanti alla legge”. C’è qualche riferimento all’aborto come diritto in queste parole? Direi proprio di no. Si parla di privilegi e immunità di cui godono i cittadini. Farci rientrare l’aborto significa far dire al testo quello che non dice. Libertà è un termine molto generico. La proprietà può essere anche “ius utendi et abutendi” del del proprio corpo, d’accordo. Ma la vita, come la mettiamo con la vita? Quella del feto non è vita? O il feto non ha diritto alla vita perché non ancora registrato come cittadino, titolare di privilegi e immunità di cui godono i cittadini? Chi  interpreta alla lettera il XIV emendamento viene bollato come “originalista”, cioè come uno che, rimanendo fermo alla lettera del dettato costituzionale originario, non tiene conto dell’evoluzione dei costumi. I Padri Costituenti -si dice- se formulassero oggi quei principi parlerebbero di diritti dei cittadini, e fra questi diritti farebbero rientrare anche quello della donna di disporre del proprio corpo, legittimando in questo modo il ricorso all’aborto.

Una cosa risulta ben chiara: la Corte non ha negato la possibilità dell’aborto, lasciando anzi ai singoli Stati la facoltà di legiferare in materia. Ha sempluicemente negato che l’aborto possa essere considerato un diritto costituzionalmente garantito. Certo, le conseguenze possono essere spiacevoli: una donna che desidera abortire e vive in uno Stato dove l’aborto è vietato dalla legge, per soddisfare il suo desiderio deve andare in un altro Stato, dove l’aborto è lecito, con tutti i disagi non soltanto economici che questo comporta. Si avrebbe di fatto una discriminazione. Per evitarla, sarebbe necessario introdurre un emendamento costituzionale che esplicitamente garantisse alla donna uno “ius utendi et abutendi” del proprio corpo che arrivi fino al diritto di uccidere la creatura che porta in grembo, in quanto essere parassitario che con il corpo della donna fa tutt’uno. Non sarà mai possibile, per le ragioni che abbiamo esposto in un precedente articolo.  L’aborto è un tema divisivo. Ci si può trovare d’accordo su un compromesso che conceda alla donna la facoltà di abortire con determinati limiti e in casi particolari, evitando di equiparare l’aborto a un qualsiasi altro diritto soggettivo perfetto costituzionalmente garantito. Tutt’al più, può essere considerato un interesse legittimo, che, in quanto tale, può essere soggetto a compressioni e limitazioni.

Detto questo, e lasciando da parte il caso degli Stati Uniti, mi sentirei di dire che in Italia la Legge 194/78 è un buon compromesso. Evita di trattare l’aborto come un diritto, introduce limiti ben precisi alla sua praticabilità, prevede anche interventi per accertare la volontà della donna e le cause che la inducono alla sua dolorosa scelta, al fine di indurla a un possibile ripensamento. Riconosce ai medici anti-abortisti l’obiezione di coscienza. Di fatto, la legge è stata applicata secondo un’interpretazione molto blanda, cosicchè il ricorso all’aborto, purché entro i termini temporali stabiliti, unico vero limite rimasto, risulta privo di ostacoli. Forse sarebbe opportuno reinterpretare la 194/78 in chiave “originalista”, togliendo così ogni pretesto a chi, sull’onda della sentenza americana, vorrebbe rimetterla in discussione e magari abrogarla. Qualcuno dice: attenzione, parlate di diritti degli animali perché gli animali soffrono. E’ ormai scientificamente dimostrato che l’embrione, pur essendo un grumo di cellule, soffre, al punto di cercare di ritirarsi quando sente avvicinarsi una cannula per l’aspirazione. Allora, se gli animali hanno diritti, deve avere diritti anche l’embrione. Il ragionamento non fa una piega. Ecco perché è una sciocchezza aver introdotto nella Costituzione italiana qualcosa di simile ai diritti degli animali proprio in quella sezione dove si proclamano diritti soggettivi perfetti, intangibili perché “naturali” (qualunque cosa voglia dire un concetto ambiguo e sfuggente come quello di “Diritto Naturale”). In una Costituzione non devono entrare né i diritti degli animali né il diritto di abortire. Altrimenti da una parte si rischia di dover diventare tutti vegetariani e dall’altra di scivolare verso la legalizzazione di qualcosa di simile all’infanticidio, se è vero che in alcuni Stati USA si può abortire anche al nono mese di gravidanza.

Giovanni Tenorio

Libertino

3 pensieri riguardo “La differenza tra diritti e libertà (nel caso dell’aborto)

  • Sentenza pilatesca quella della Corte Suprema, fin troppo facile profetizzarne il risultato: le texane benestanti andranno in California ad abortire, le sfigate si arrangeranno con i metodi della tradizione (gambi di prezzemolo, ferri da calza…).

    Davvero un bell’esempio il Texas, 21 anni e patente alla mano per comprarti una birra; 18 anni e un modulo da riempire per comprarti un’arma semiautomatica.
    Pii vaccari timorati di Dio e strenui difensori di embrioni, che se però poi vedranno passare uno zigote nato e cresciuto transitare sulla loro sacra e intoccabile proprietà lo spediranno al creatore con una palla di piombo della loro sacra e intoccabile arma senza tanti complimenti. O magari anche solo se è sulla pubblica via, ma non gradiscono la sua faccia. “Easy Rider” insegnò parecchio a riguardo, non tanto col tragico finale di finzione, ma con la paura vera del cast di girare in Texas, causa gli abbondanti pezzi di merda che lì vivono.

    • Che cosa c’è di pilatesco nel sostenere che il XIV emendamento non implica il diritto all’aborto? E’, al contrario, una posizione forte, che ha il coraggio di confutare una sentenza ormai considerata intangibile, ma in realtà fondata su una forzatura interpretativa: con il pericolo, per i giudici della Corte suprema che ora hanno ribaltato quell ‘interpretazione, di esporsi all’intolleranza degli abortisti più fanatici (che sono anche loro una Chiesa, né più né meno dei dei fondamentalisti pro-vita), come di fatto sta capitando. Caduto il presunto diritto costituzionale, la disparità delle legislazioni statali in materia di aborto ne è la conseguenza inevitabile, direi automatica, in un sistema autenticamente federale. Chi non appartiene a nessuna delle due Chiese, ma ritiene che sia opportuno addivenire a un onesto compromesso (qual è quello della nostra Legge 194/78), si batta perché anche gli Stati in cui ora l’aborto è fuori legge riconoscano, a determinate condizioni, la facoltà di abortire: che non è un diritto, come non è un diritto ubriacarsi, o sniffare o bearsi di pubblicazioni pornografiche, o compliare cataloghi di donne da me sedotte e abbandonate, come fa Leporello per compiacermi: tutte scelte che la Legge, in un sistema liberale, non deve comprimere, anche se è assurdo pensare che si possano elevare al rango costituzionale di diritti soggettivi perfetti.

  • Alessandro Colla

    Non è da escludere che la decisione della Corte sia una forma di assistenza a Biden, magari involontaria. Lui potrà dire che i giudici li aveva già scelti Trump e che gli stati più restrittivi hanno una maggioranza teoconservatrice. E alle elezioni di mezzo termine del prossimo novembre avrà buon gioco, lui cattolico, nell’appellarsi alle truppe della chiesa abortista per sostenere i candidati democratici. Fra lui ed Enrico Letta non c’è alcuna differenza, non soltanto nel nome del partito politico d’appartenenza e nella loro fede interventista in economia. E’ la falsità innata ad accomunarli in modo impressionante.

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