Don Giovanni

Istigazione a deliquere

In un Paese che voglia essere decentemente liberale i reati di istigazione non dovrebbero esistere. Si punisce il reato una volta commesso, non il desiderio di compierlo o il tentativo di indurre altri a farlo. Invece il Codice Penale del Bel Paese, la Repubblica antifascista nata dalla Resistenza, che in settant’anni di vita non ha avuto il tempo di sbarazzarsi della legislazione fascista, ne contempla ben quattro. C’è l’istigazione a commettere un reato, c’è l’istigazione a disobbedire alle leggi, c’è l’istigazione ai militari a disobbedire agli ordini, c’è l’istigazione al suicidio. Quest’ultima, se non si riferisse a situazioni dolorose, sarebbe addirittura esilarante: non è un reato togliersi la vita ma è un reato istigare un altro a farlo! Come dire: puoi diventare ubriaco fradicio, ma se solleciti un altro a ubriacarsi, sei penalmente responsabile. Dov’è la logica, dov’è la coerenza? Ma la logica dei giuristi non è quella di Aristotele; assomiglia piuttosto al gatto di Schroedinger.
Fin qui, siamo in pieno fascismo. Il guaio è che al fascismo molto spesso si somma la stupidità. E non c’è nulla di più stupido di certi agenti delle polizie locali. Disse bene una volta Leonardo Facco, beccandosi una denuncia per vilipendio (altro bel reato contemplato dal fascistissimo Codice Rocco): un tempo a fare il vigile urbano andava lo scemo del paese. La conferma si è avuta in questi giorni. Se vi è sfuggito l’episodio, ve lo riassumo in breve.

A Padova una signora parcheggia la sua auto dimenticandosi di chiuderne a chiave la portiera. Quando ritorna trova sul parabrezza una contestazione d’addebito di 28,70 euro per… ISTIGAZIONE A DELINQUERE! Guardate che non sto raccontando una barzelletta, non me lo sono sognato. L’agente che ha redatto il verbale è cretino per più ragioni. Prima di tutto perché il reato di Istigazione a delinquere è di natura penale: non si può sanare in via amministrativa. Deve essere perseguito d’ufficio davanti al giudice competente, che, qualora ne rilevi la sussistenza, procederà tramite sentenza irrogando le pene edittali. Non è un’infrazione da Codice della Strada! In secondo luogo: come ha fatto l’agente ad accertarsi che la portiera non era chiusa a chiave? Deve aver per forza compiuto l’atto di aprirla, operando manualmente sull’apposito dispositivo. Chi gli ha dato il diritto di compiere una tale manipolazione? Nessuno. Giusto che un agente sollevi il tergiscristalli se deve apporre un avviso di contravvenzione. Giusto che sollevi un eventuale telo di copertura dell’autoveicolo per rilevare il numero della targa. Giusto rimuovere un autoveicolo parcheggiato in zona vietata dove, tramite segnalazione conforme alla normativa, è comminata per i trasgressori la rimozione forzata. Ma aprire la portiera proprio no, se non per gravi motivi. E il sospetto che la portiera non sia stata chiusa a chiave non è un grave motivo, è una congettura futile. Aprire la portiera è una sorta di violazione di domicilio, come se uno entrasse in casa mia, anche senza alcuna intenzione malevola, solo perché ha trovato la porta aperta.

Intendiamoci bene: se uno lascia la portiera aperta, sale in auto un bambino, e questo si fa male, potrebbe configurarsi un crimine colposo. Non so fino a che punto, però. Diverso è il caso che vengano lasciate le chiavi inserite nel dispositivo di avviamento: se un bambino sale, avvia il motore e danneggia se stesso o altri, il crimine colposo è indubitabile. Il proprietario dell’auto doveva portare le chiavi con sé. Qualora nei due casi suddetti l’assicurazione si rifiuti di rifondere i danni derivanti dalla responsabilità civile, ha le sue buone ragioni. Ma pensare che lasciare aperta l’auto significhi indurre consapevolmente un potenziale ladro a rubarla, o a sottrarre qualche oggetto in essa contenuto, è semplicemente da mentecatti. Chi è quell’idiota che, consapevolmente, vuole indurre qualcuno a derubarlo o a danneggiarlo? L’istigazione a delinquere deve essere sempre consapevole, esplicitamente espressa, e volta all’esecuzione di un reato a danno di terzi, non certo a danno dell’istigante o dell’istigato! Ultimo appunto: la contravvenzione è di 28,70 euro. Sulla base di che cosa? Di quale articolo del Codice della Strada, l’unico testo di legge che può essere invocato per un’infrazione stradale di carattere puramente amministrativo?

Tenetevi saldi, il peggio deve ancora venire. La signora, per evitare noie, ha pagato. Finché ci sarà gente che si comporta così, piegandosi non solo alle leggi oppressive, ma anche agli abusi di legge, solo perché compiuti da un deficiente in divisa, rimarrà ben lontano il giorno in cui ci si potrà riscattare dall’asservimento allo Stato ladro, estorsore e assassino. Brutti tempi davvero.
Mi dispiace per la signora, ma non posso trattenermi dall’esprimere quel che penso. Comportandosi come s’è comportata, piegandosi a un bieco sopruso, induce chi porta la divisa a ripetere le gesta del vigile mentecatto. Questa sì è ISTIGAZIONE A DELINQUERE!!!

Giovanni Tenorio

Libertino

Un pensiero su “Istigazione a deliquere

  • Alessandro Colla

    Solo un piccolo dubbio sull’istigazione. Indubbiamente ridicolo che che se ne prevedano quattro casi, altrettanto ridicolo che non sia reato suicidarsi ma lo sia l’istigazione (anche se per il tentato suicidio c’è chi viene incriminato per deltti contro la persona e autolesionismo). Ma se si configura la presenza del delitto su commissione occorre avere strumenti per intervenire. Non bisogna incriminare chi afferma o scrive che uccidere un fascista non costituisca reato, come avveniva negli scorsi anni settanta, altrimenti saremmo in presenza di una procedura contro un’opinione. E di reati d’opinione ne abbiamo già troppi. Ma se uno invita ad andare ad uccidere una determinata persona siamo in presenza quanto meno di un favoreggiamento. Quando non di una situazione dove potrebbe materializzarsi un preciso ruolo di mandante. Credo non sia facile stabilire il confine esatto tra le due circostanze. So che se il Ku Klux Klan sostiene che il bianco sia superiore al negro (sì, onorevole Boldrini, con la “gi”) non commette reato ma se uno dei membri invita il gruppo a dar fuoco alle abitazioni degli afroamericani i federali intervengono; prima che l’incendio doloso venga compiuto. Certo è che il nostro legislatore non vuole risolvere il problema, se mai aggravarlo in senso restrittivo e liberticida come si evidenzia nel caso di vilipendio e nelle discussioni sulle associazioni segrete. E anche se volesse non sarebbe in grado. Il tasso di analfabetismo degli eletti aumenta in forma inflattiva. Tra poco Astrifiammante Bindi, che da brava regina della notte culturale e dell’oscurantismo vuole avere il monopolio della segretezza, proporrà la pena di morte come sanzione per il tentato suicidio. Così l’aspirante suicida, spaventato dalla possibile condanna, si guarderà bene dal compiere il suo insano proposito. Si stappi il Marzemino e si …brindi a Rosy Bindi.

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